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Articolo 621: ecco di cosa parla e cosa significa
Nell’ultimo periodo si parla sempre più spesso dell’articolo numero 621 del Codice Penale, eppure non sono in molti a sapere di cosa esso tratta, in cosa consiste, quali sono le pene previste e così via. Cerchiamo, quindi, di chiarire la situazione.
Il testo originale dell’articolo 621: ecco di cosa parla
“Chiunque, essendo venuto abusivamente a cognizione del contenuto, che debba rimanere segreto, di altrui atti o documenti, pubblici o privati, non costituenti corrispondenza [616](1), lo rivela, senza giusta causa(2), ovvero l’impiega a proprio o altrui profitto(3), è punito, se dal fatto deriva nocumento(4), con la reclusione fino a tre anni o con la multa da euro 103 a milletrentadue euro 1.032.
Agli effetti della disposizione di cui al primo comma è considerato documento anche qualunque supporto informatico contenente dati, informazioni o programmi(5).
Il delitto è punibile a querela della persona offesa.”
L’articolo numero 621 del Codice Penale è una norma che definisce la punibilità e descrive la punizione per coloro che sono venuti a conoscenza di informazioni segrete contenute in documenti pubblici e privati, salvo poi rivelare tali informazioni senza giusta causa, facendo così un danno di entità variabile a un ente pubblico oppure privato. Altresì, l’elemento di punibilità sopraggiunge qualora la persona abbia rivelato tali importanti informazioni per il proprio profitto o quello altrui.
Abbiamo, quindi, una situazione in cui una parte arreca un certo danno a un’altra. Questa, per giunta, può essere variabile e anche il danno potrebbe esserlo, a seconda delle informazioni rivelate e della loro preziosità. Da qui deriva che, affinché tale diritto possa occorrere, il soggetto delinquente dovrebbe conoscere in modo abusivo il contenuto di alcuni documenti. Quindi, il modo in cui egli potrebbe venire a conoscenza del contenuto del documento doveva essere illegittimo.
Per giunta, il danno arrecato a terzi avvenire anche senza che venga effettuata la rivelazione. Per esempio, il soggetto potrebbe usare le informazioni così ottenute per provocare un vantaggio a sé stesso oppure ad altre persone, vicine a sé stesso. Quindi, la persona potrebbe usare le informazioni così ottenute anche per ottenere un guadagno illegittimo, in quanto il profitto si può considerare sia patrimoniale che non patrimoniale, a seconda della situazione.
Da qui si arriva al secondo comma, che definisce meglio il significato della parola “documento”. Sotto questo termine non si intendono unicamente i documenti di tipo cartaceo, ma tutti i supporti in grado di contenere un’informazione. Quindi, si parla di tutti quei supporti che possono includere dei programmi, dei dati o delle informazioni. Tra i documenti spiccano, quindi, anche i registri online od offline, nonché in generale tutti i documenti di tipo informatico.
Altresì, affinché si possa parlare di “delitto”, è necessario che i documenti alla base della condotta criminale, non costituiscano corrispondenza. Quest’ultima è una parola che definisce le comunicazioni personali tra due persone che, di base, non possono essere segretate, specialmente se servono a spiegare il pensiero di una persona all’altra. Ciò riguarda tutti i possibili mezzi usati a questo scopo.
Atti e documenti pubblici dell’articolo 621: cosa sono?
Qualche volta nascono delle incomprensioni anche quando si parla di atti e documenti pubblici. Non si tratta di quei documenti a cui sarebbe stata fatta, per qualche motivo, la pubblicità. Di base, difatti, gli atti pubblici non possono rimanere segreti. Il legislatore, però, con la definizione dello sfruttamento dei dati pubblici per l’ottenimento del profitto personale, ha dovuto specificare che si tratta di “pubblicità” dei documenti in un senso puramente soggettivo e sempre con riferimento al momento in cui il fatto criminale sarebbe stato compiuto. Tanto per chiarire le idee basterebbe pensare a un testamento oppure a un contratto preliminare: sono entrambi documenti pubblici, non segreti, ma le cui parti potrebbero non voler pubblicare. Se quindi una persona usasse le informazioni contenute in tali atti per il proprio beneficio personale, potrebbe essere punibile dall’articolo 621 del Codice Penale.
In tal caso, il tipico evento criminale sarebbe dato dalla conoscenza delle informazioni e dalla loro rivelazione ad altri, per mezzo della quale sarebbe apportato il danno. Viene da sé, che la gravità del danno è direttamente collegata al numero di persone a cui si rivelano le informazioni, giacché più è alto il numero di persone che vorranno usarle per l’ottenimento del profitto, indipendentemente dalla sua natura, è più alto sarà il danno apportato all’ente che detiene le informazioni, irrelativamente se si trattasse di quello pubblico oppure di quello privato. Tuttavia, il momento di consumo del reale coincide unicamente con il verificarsi del danno.
Da ciò deriva anche un’altra considerazione obbligatoria da fare: se non si verificasse un danno, non si sarebbe di fronte a un fatto punibile. La rivelazione delle informazioni riservate, senza il verificarsi di un danno è, quindi, limitata. In tal caso si può ritenere che il tentativo di danneggiare una persona oppure un ente non sia ammissibile. Inoltre, nel contesto di esecuzione del danno, l’azione criminosa è sempre unica, anche qualora il soggetto incriminato abbia realizzato varie forme di condotta criminosa, che lo può essere la rivelazione d’informazioni riservate a più soggetti.
Per quanto concerne la configurazione del delitto, prendendo in merito l’ipotesi della sola rivelazione delle informazioni senza l’arrecamento del danno, per ottenere la situazione di punibilità potrebbe esistere unicamente la situazione del dolo generico. In quest’ultimo caso dovrebbe comunque esserci la coscienza delle proprie azioni e la volontà di rivelare le informazioni riservate. Altresì, occorre volerlo fare in maniera illegittima. D’altro canto, occorre che ci sia una situazione di dolo specifico nel caso dell’impiego delle informazioni, a patto che ci sia l’espressa volontà di trarre il profitto dalle informazioni o dai dati abusivamente conosciuti.
L’articolo 621 del Codice Penale: le pene previste a norma di Legge
Nei casi più gravi, il soggetto che ha commesso l’atto criminoso potrebbe essere punito con la reclusione fino a 3 anni. Nei casi di minor gravità, il Tribunale potrebbe sentenziare una pena finanziaria, con una multa il cui valore potrebbe spazia da 103 a 1.032 euro.
Per la sentenza saranno presi in esame vari aspetti, tra cui la gravità del danno apportato, la coscienza dell’azione, le informazioni ottenute, i dati posseduti, la volontarietà dell’azione criminosa e altri.